PRESUPPOSTI GIURIDICI
L’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sulle caratteristiche genetiche. Se l’Europa unita ha avvertito la necessità di vietare espressamente una discriminazione basata sui dati genetici si intuisce quale particolare delicatezza caratterizzi questa specifica categoria di dati personali e quali rischi per la dignità della persona deriverebbero da un uso improprio di essi. Rischi che aumentano in maniera esponenziale in presenza delle cd. bio-banche, pubbliche e private che siano, le quali concentrano e conservano una enorme quantità di informazioni.
TRATTATO DI PRüM E SUA APPLICAZIONE
La Legge 30 giugno 2009, n. 85 ha sancito l'adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 (Trattato di Prüm) tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo alla cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale. Il Trattato prevedeva anche l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA ma l'Italia ha attivato questi organi solo nell'ultimo anno, con sensibile ritardo, rispetto agli altri paesi europei.
Pur se era già stabilito nella L.85/2009 che la Banca Dati Nazionale si riferisse al Ministero dell'Interno, attraverso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza (e infatti la Banca Dati Nazionale del DNA è in capo alla Div. 4^ del Servizio Sistema Informativo Interforze della Direzione Centrale della Polizia Criminale) e il Laboratorio Centrale per la Banca Dati Nazionale del DNA facesse capo al Ministero della Giustizia, attraverso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.
I primi prelievi di campioni biologici sono dunque iniziati negli Uffici di Polizia soltanto il 10 giugno 2016, per effetto del D.P.R. 7 aprile 2016, n. 87 che ha fissato i regolamenti attuativi e il ruolo del Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della vita e del Garante per la protezione dei dati personali, mentre la Banca Dati Nazionale del DNA è attiva da fine gennaio 2017 a seguito della pubblicazione del Decreto del Ministro dell’Interno dell’8 novembre 2016.
COS'E' LA BANCA DATI NAZIONALE DEL DNA?
E' un organismo che svolge attività di raccolta dei dati relativi ai profili del DNA (ad esempio di soggetti che hanno commesso particolari fattispecie di reato, di persone scomparse o di cadaveri non identificati e di quelli estrapolati dai reperti biologici rinvenuti sulla scena del crimine) e compie il raffronto dei profili di DNA raccolti ai fini dell’identificazione dell’autore di un reato.
COME FUNZIONA?
La Banca Dati Nazionale del DNA riceve i profili del DNA dal Laboratorio Centrale.
Il Laboratorio Centrale, a sua volta, estrae il DNA da campioni biologici prelevati dagli Uffici territoriali delle Forze di Polizia (per i soggetti arrestati in flagranza di reato o sottoposti a fermo di indiziato di delitto o applicazione di ordinanza che dispone arresti domiciliari o permanenza in comunità) o dal Corpo di Polizia Penitenziaria (per i soggetti detenuti).
Oltre a questa modalità ne esistono altre. La Banca può anche ricevere dai Laboratori della Polizia scientifica e dei RIS dei Carabinieri profili del DNA ottenuti dai reperti biologici acquisiti sulla scena del crimine e delle persone scomparse, consanguinei, cadaveri o resti cadaverici non identificati.
In definitiva, la Banca Dati Nazionale del DNA avrà al suo interno tre distinti e indipendenti database: uno per il DNA proveniente da scene del crimine, uno per le persone scomparse e i resti cadaverici e uno per i soggetti previsti dalla legge.
COSA SONO I LABORATORI E DOVE SONO DISLOCATI?
I Laboratori della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, nonché i Laboratori pubblici e privati di elevata specializzazione accreditati a norma ISO/IEC 17025 si occupano di tipizzare il DNA dai reperti biologici, dai resti cadaverici e dalle persone scomparse e dai loro consanguinei che vengono loro recapitati e hanno la responsabilità di custodire per il tempo necessario all’espletamento degli accertamenti. Da non confondere con la Banca Dati Nazionale del DNA che invece, come detto, è deputata a raccogliere, archiviare e confrontare i profili genetici sequenziati.
Nel dettaglio, il Laboratorio centrale provvede alla estrazione dei profili del DNA e alla conservazione dei campioni biologici dei soggetti ai quali sia applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari, dei soggetti arrestati in flagranza di reato o sottoposti a fermo di indiziato di delitto, dei soggetti detenuti o internati a seguito di sentenza irrevocabile, per un delitto non colposo, dei soggetti nei confronti dei quali sia applicata una misura alternativa alla detenzione a seguito di sentenza irrevocabile, per un delitto non colposo, dei soggetti ai quali sia applicata, in via provvisoria o definitiva, una misura di sicurezza detentiva.
Il laboratorio centrale del Corpo di Polizia penitenziaria (a Roma) che è tutt'ora in fase di accreditamento e si occuperà di tipizzare il DNA di soggetti in carcere o agli arresti domiciliari, di chi è stato arrestato in flagranza di reato o sottoposto a fermo di indiziato di delitto (in questo caso il prelievo è effettuato dopo la convalida da parte del giudice), di detenuti o destinatari di misura alternativa alla detenzione in seguito a sentenza irrevocabile per delitto non colposo, di soggetti nei cui confronti è applicata un misura di sicurezza detentiva, provvisoria o definitiva.
I Laboratori delle Forze di Polizia che possono tipizzare il DNA e inserirlo nella Banca Dati sono, al momento, risultano accreditati, per questa funzione, 4 laboratori della Polizia scientifica (a Torino, Roma, Napoli e Palermo) e 4 del RIS dei Carabinieri (a Parma, Roma, Cagliari e Messina). Tutti e otto si occuperanno dell'estrazione del DNA da reperti biologici acquisiti durante procedimenti penali, da persone scomparse o loro consanguinei, da cadaveri o resti cadaverici non identificati.
Dai dati aggiornati a marzo 2017 risultano, inoltre, accreditati anche altri 6 laboratori appartenenti ad "Istituzioni di elevata specializzazione": il Centro Regionale Antidoping "A.Bertinaria" di Orbassano (To), l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi di Firenze, lo Studio Indagini Mediche e Forensi di Reggio Calabria, il Laboratorio di Genetica Forense dell'Università degli Studi di Roma - Tor Vergata, il Laboratorio di Genetica Forense degli Ospedali Riuniti di Ancona e il laboratorio di Genetica Forense Genoma di Milano. Questi sei laboratori si occuperanno dell'estrazione del DNA da reperti biologici acquisiti durante procedimenti penali, da persone scomparse o loro consanguinei, da cadaveri o resti cadaverici non identificati. In seguito, però, non potranno inserire i profili DNA ottenuti direttamente nella Banca Dati Nazionale del DNA ma dovranno utilizzare un’applicazione web che viene gestita dal portale della banca dati attraverso gli operatori dei Laboratori delle Forze di Polizia.
Questi ultimi provvederanno a inserire i suddetti profili nel sistema CODIS.
COS’E’ IL SISTEMA CODIS?
COmbined DNA Index System è una piattaforma software fornita dall’FBI alla Direzione centrale della polizia criminale, Dipartimento della pubblica sicurezza e Ministero dell’interno che permette di raccogliere, raffrontare e consultare i profili del DNA dei soggetti, delle scene del crimine, di persone scomparse o loro consanguinei, di cadaveri e resti cadaverici non identificati.
DI QUALI INFORMAZIONI ENTRANO IN POSSESSO LE FORZE DI POLIZIA ATTRAVERSO IL DNA? COME VIENE TUTELATA LA PRIVACY DEI SOGGETTI?
Dal momento che la Banca Dati Nazionale ha finalità esclusive di identificazione personale per la polizia giudiziaria e per l’attività giudiziaria, nonché per la collaborazione tra le forze di polizia, l’analisi svolta dagli esperti potrò riguardare solo segmenti non codificati del genoma umano, vale a dire quelli dai quali non siano desumibili informazioni sulle caratteristiche del soggetto analizzato, quali ad esempio le malattie. Quella del DNA sarà la prima Banca Dati ‘anonimizzata’ incardinata nelle Forze di Polizia. Infatti non vi figureranno nomi e cognomi dei soggetti ma solo dei codici. I nomi e cognomi risiederanno unicamente nella banca dati delle impronte digitali (AFIS).
Per identificare la persona cui appartiene un determinato profilo del DNA sarà dunque necessario uno speciale ‘token’ (dispositivo per l’autenticazione) che oggi è in dotazione solo a qualche decina di operatori, in tutta Italia.
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QUAL E' IL RUOLO DEL COMITATO NAZIONALE PER LA BIOSICUREZZA, LE BIOTECNOLOGIE E LE SCIENZE DELLA VITA?
Il Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita ha un ruolo chiave, in quanto è deputato a rilasciare il nulla osta ai Laboratori delle Forze di Polizia, incluso il Laboratorio centrale per la Banca Dati del DNA.
Inoltre, garantisce l’osservanza dei criteri e delle norme tecniche per il funzionamento del Laboratorio centrale per la Banca Dati Nazionale del DNA, ed esegue, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, verifiche ed ispezioni (anche insieme ad incaricati del Ministero della Salute) presso il medesimo Laboratorio centrale ed i laboratori che lo alimentano, formulando suggerimenti circa i compiti svolti, le procedure adottate, i criteri di sicurezza e le garanzie previste, nonché ogni altro aspetto ritenuto utile per il miglioramento del servizio.
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RUOLO DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Il Garante per la protezione dei dati personali esercita il controllo sulla Banca Dati Nazionale del DNA.
A QUANTI SOGGETTI SONO STATI GIA' PRELEVATI CAMPIONI BIOLOGICI?
Il dato più aggiornato parla di 60.000 soggetti. Tutti fermati e arrestati dopo convalida da parte del giudice. 40.000 prelievi sono stati effettuati dal personale del Corpo di Polizia penitenziaria da soggetti che stavano uscendo dal carcere, mentre gli altri 20.000 sono stati effettuati su soggetti sottoposti a fermo/arresto ma che non transitano per l’istituto penitenziario (ad es. arresti domiciliari).
COME SI PRELEVANO I CAMPIONI BIOLOGICI?
Si pratica al soggetto un tampone salivare e poi si trasferisce il campione su una card. Il campione viene successivamente chiuso in una busta antieffrazione su cui c’è un codice a barre. La busta verrà aperta solo al momento di effettuare la tipizzazione del DNA presso il Laboratorio Centrale per la BDN-DNA.
PER QUANTO TEMPO VENGONO CONSERVATI?
La Banca Dati è utile soprattutto nei fenomeni di recidiva, perciò è importante che i dati siano conservati per un numero congruo di anni. E’ stato previsto dalla legge, dunque, un termine massimo di 40 anni per la conservazione dei profili del DNA e un termine massimo di 20 anni per la conservazione dei campioni biologici. Nella pratica, invece, i campioni biologici saranno distrutti 8 anni dopo il prelievo, causa loro deterioramento.
In caso di assoluzione con sentenza definitiva di un soggetto verranno immediatamente distrutti sia il profilo del DNA che il campione biologico che lo riguardano.