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Normativa sulle piante transgeniche

Prima di poter rilasciare una pianta transgenica nell’ambiente per la coltivazione (commerciale o a scopo sperimentale) e prima di immettere sul mercato (per consumo umano o animale) la pianta o i suoi prodotti (ad esempio una farina di mais) occorrono le approvazioni delle autorità competenti. Essendo materia di rilevanza comunitaria, la normativa di riferimento è quella europea.

Il quadro normativo europeo sulle piante transgeniche, sviluppato nell’arco di oltre un decennio, consta principalmente di una direttiva (A), due regolamenti (B e C) e una raccomandazione (D). Fino a pochi anni fa la procedura di approvazione era del tipo “una chiave – una porta”, cioè la richiesta di approvazione per un nuovo evento transgenico era formulata all’autorità nazionale di uno degli stati membri della UE, ma l’approvazione, quando concessa, valeva automaticamente per tutti gli stati membri. Per ultimo, nel 2015 è stato aggiunta una nuova direttiva (E) che permette di rinazionalizzare le autorizzazioni (restringendone la validità territoriale). Questi cinque testi legislativi sono elencati di seguito con i relativi link e una breve descrizione del contenuto. Esistono molte altre norme comunitarie che vanno a completare il quadro, ma non sono riportate perché non modificano la struttura e la filosofia generale qui riassunta.

  1. A) Direttiva n. 2001/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio

relativa a ”Emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati” che abroga la precedente Direttiva 90/220/CEE. Dettaglia le procedure di autorizzazione per il rilascio ambientale a fini sperimentali e di coltivazione delle colture transgeniche. Contiene la definizione di cosa sia un OGM, istituisce l’etichettatura obbligatoria e il registro pubblico con le informazioni sulle singole piante transgeniche (i cosiddetti “eventi”) approvate.
Recepimento a livello nazionale:

Decreto Legislativo n. 224 dell’8 luglio 2003

  1. B) Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento e del Consiglio

relativa a alimenti e mangimi geneticamente modificati, che dettaglia le procedure comunitarie di autorizzazione per gli alimenti e i mangimi geneticamente modificati per usi alimentari ed eventualmente anche per la coltivazione. Introduce l’etichettatura obbligatoria di alimenti e mangimi geneticamente modificati indipendentemente dalla capacità di rivelare la presenza di DNA transgenico o delle relative proteine e definisce una soglia (0,9%) per la contaminazione accidentale.

 C) Regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento e del Consiglio

Che riguarda la tracciabilità ed etichettatura di prodotti alimentari e mangimi ottenuti da OGM e modifica la Dir. n. 2001/18. Introduce l’obbligo per gli operatori di trasmettere le informazioni sulla presenza di OGM e di specificarne gli identificatori unici.

  1. D) Raccomandazione della Commissione n. 2003/556/CE (sulla coesistenza)

Circa gli orientamenti e strategie nazionali sulla coesistenza tra colture tradizionali, biologiche e geneticamente modificate (Direttamente applicabile a livello nazionale).

Tale raccomandazione è stata sostituita nel 2010 dalla Raccomandazione 200/2010.

Fornisce i principi generali per lo sviluppo di misure nazionali con lo scopo di limitare la presenza accidentale di OGM nelle produzioni convenzionali e biologiche.

A livello nazionale: Legge del 28 gennaio 2005 n.5 (per il recepimento della Raccomandazione della Commissione n. 2003/556/CE sull’assicurazione della coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica).

  1. E) La direttiva (UE) 2015/412, che modifica la Direttiva 2001/18/CE in modo sostanziale, perché abolisce il principio “una chiave – una porta” introducendo la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di singoli eventi transgenici sul loro territorio una volta che questi siano autorizzati a livello europeo.

A livello nazionale: Legge 29 luglio 2015, n. 115  e Legge 9 luglio 2015, n. 114 in recepimento della Direttiva Europea 2015/412 che insieme al Decreto Legislativo 14 novembre 2016, n. 227 introducono la possibilità per l’Italia di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul suo territorio. Le richieste di esclusione dall’ambito geografico delle domande di autorizzazione già concesse o in via di concessione per sei mais geneticamente modificati sono state accolte dalla Commissione europea.

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Per approfondire sulla legislazione

Segnaliamo la rassegna della normativa comunitaria (in inglese) preparata dal Joint Research Center di Ispra: Damien Plan, Guy Van den Eede (2010) The EU Legislation on GMOs.

Altre norme pertinenti

Regolamento n. 258/97/CE del Parlamento e del Consiglio

relativo all’Immissione sul mercato di “nuovi alimenti”, inclusi quelli ottenuti o costituiti da OGM

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento e del Consiglio

sulla sicurezza alimentare comunitaria.

Stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

Normativa europea precedente alla 2001/18

Direttiva europea atta a uniformare l’approccio degli Stati Membri riguardo gli organismi geneticamente modificati risale al 1990 (Direttiva 90/220/CEE).

Non più valida perchè sostituita dalla direttiva 2001/18.

Altre sorgenti informative

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sugli OGM

Biosafety Clearing House istituita in ottemperanza al Protocollo di Cartagena

BCH Italia

Sito della Commissione Europea

https://ec.europa.eu/food/plant/gmo/legislation_en

OGM: tutto quello che c'è da sapere

GMO-panel (EFSA)

(Sezione dell’EFSA che si occupa delle piante transgeniche)

http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/genetically-modified-organisms

(vedere sotto EU Framework)

Ministero della salute (riassunto della normativa) http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1180_listaFile_itemName_0_file.pdf

ALTRE PAGINE

Organismi Geneticamente Modificati

Sin da quando gli esseri umani hanno iniziato a coltivare piante e allevare animali a scopi alimentari, hanno cercato di selezionare quelli con caratteristiche positive, a fini di miglioramento genetico. Tali caratteristiche rispecchiavano variazioni genetiche che intervengono in natura e avevano come risultato, ad esempio, un aumento della resa agricola o della resistenza a malattie o pressioni ambientali.

La moderna tecnologia ha reso possibile modificare il materiale genetico in modo da creare caratteristiche innovative in piante, animali, batteri e funghi. Finora tale tecnologia è stata utilizzata principalmente nelle colture per aumentarne la resistenza agli insetti e la tolleranza agli erbicidi, e nei microrganismi per produrre enzimi.

Gli organismi il cui materiale genetico sia stato modificato con dette modalità sono chiamati “organismi geneticamente modificati” (OGM in breve). Alimenti e mangimi contenenti o costituiti da OGM o che siano stati prodotti a partire da OGM sono detti “geneticamente modificati” (GM in breve).

L'Unione europea ha istituito un quadro giuridico che disciplina l'applicazione delle tecniche di modificazione genetica, con la finalità di garantire un elevato livello di protezione della salute umana, animale e ambientale. Tale quadro regola severamente la produzione di alimenti e mangimi GM, le importazioni di OGM così come il rilascio di OGM nell'ambiente.

Alimenti e mangimi geneticamente modificati possono essere autorizzati nell'UE solo se hanno superato una rigorosa valutazione della loro sicurezza. Le procedure per la valutazione e l'autorizzazione di alimenti e mangimi geneticamente modificati sono stabilite nei seguenti documenti:

Per ulteriori informazioni si rimanda a:

Stati membri e coltivazione di OGM

Ai sensi della legislazione europea, uno Stato membro ha il diritto di decidere in merito alla coltivazione o meno di colture geneticamente modificate sul proprio territorio. Durante la procedura di autorizzazione di una richiesta, uno Stato membro può chiedere che l'estensione geografica venga modificata in modo tale che il proprio territorio non sia toccato da tale autorizzazione. Nel caso di OGM già autorizzati, uno Stato membro può vietare o limitare la coltivazione di colture GM sul proprio territorio.

Come vengono approvati gli OGM nell'U.E.

http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/applications/apdeskapplworkflowgmo.pdf

Quali OGM sono stati approvati nella UE?

https://www.efsa.europa.eu/it/topics/topic/genetically-modified-organisms 

 

Per saperne di più

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