Normativa sulle piante transgeniche
Prima di poter rilasciare una pianta transgenica nell’ambiente per la coltivazione (commerciale o a scopo sperimentale) e prima di immettere sul mercato (per consumo umano o animale) la pianta o i suoi prodotti (ad es. una farina di mais) occorrono le approvazioni delle autorità competenti. Essendo materia di rilevanza comunitaria, la normativa di riferimento è quella europea. Fino a pochi anni fa la procedura di approvazione era del tipo “una chiave – una porta”, cioè la richiesta di approvazione per un nuovo evento transgenico era formulata all’autorità nazionale di uno degli stati membri della UE, ma l’approvazione, quando concessa, valeva automaticamente per tutti gli stati membri. Il quadro normativo europeo sulle piante transgeniche, sviluppato nell’arco di oltre un decennio, consta principalmente di una direttiva (A), due regolamenti (B e C) e una raccomandazione (D). Per ultimo, nel 2015 è stata aggiunta una nuova direttiva (E) che permette di rinazionalizzare le autorizzazioni (restringendone la validità territoriale). Questi cinque testi legislativi sono elencati di seguito con i relativi link con una breve descrizione del contenuto. Esistono molte altre norme comunitarie che vanno a completare il quadro, ma non tutte sono riportate perché non modificano la struttura e la filosofia generale qui riassunta.
A) Direttiva n. 2001/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a ”Emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati” che abroga la precedente Direttiva 90/220/CEE. Dettaglia le procedure di autorizzazione per il rilascio ambientale a fini sperimentali e di coltivazione delle colture transgeniche. Contiene la definizione di cosa sia un OGM, istituisce l’etichettatura obbligatoria e il registro pubblico con le informazioni sulle singole piante transgeniche (i cosiddetti “eventi”) approvate. Recepimento a livello nazionale: Decreto Legislativo n. 224 dell’8 luglio 2003
B) Regolamento (CE) n. 1829/2003 relativa a alimenti e mangimi geneticamente modificati, che dettaglia le procedure comunitarie di autorizzazione per gli alimenti e i mangimi geneticamente modificati per usi alimentari ed eventualmente anche per la coltivazione. Introduce l’etichettatura obbligatoria di alimenti e mangimi geneticamente modificati indipendentemente dalla capacità di rivelare la presenza di DNA transgenico o delle relative proteine e definisce una soglia (0,9%) per la contaminazione accidentale.
C) Regolamento (CE) n. 1830/2003 riguarda la tracciabilità ed etichettatura di prodotti alimentari e mangimi ottenuti da OGM e modifica la Dir. n. 2001/18. Introduce l’obbligo per gli operatori di trasmettere le informazioni sulla presenza di OGM e di specificarne gli identificatori unici.
D) Raccomandazione n. 2003/556/CE circa gli orientamenti e le strategie nazionali sulla coesistenza tra colture tradizionali, biologiche e geneticamente modificate (recepita a livello nazionale con la Legge del 28 gennaio 2005 n.5 sull’assicurazione della coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica). E' stata sostituita nel 2010 dalla Raccomandazione 200/2010, che fornisce i principi generali per lo sviluppo di misure nazionali con lo scopo di limitare la presenza accidentale di OGM nelle produzioni convenzionali e biologiche.
E) La Direttiva (UE) 2015/412, che modifica la Direttiva 2001/18/CE in modo sostanziale, perché abolisce il principio “una chiave – una porta” introducendo la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di singoli eventi transgenici sul loro territorio, una volta che questi siano autorizzati a livello europeo. A livello nazionale: Legge 29 luglio 2015, n. 115 e Legge 9 luglio 2015, n. 114 in recepimento della Direttiva Europea 2015/412, che insieme al Decreto Legislativo 14 novembre 2016, n. 227 introducono la possibilità per l’Italia di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul suo territorio. Le richieste di esclusione dall’ambito geografico delle domande di autorizzazione già concesse o in via di concessione per sei mais geneticamente modificati sono state accolte dalla Commissione europea.
Altre norme
Regolamento n. 258/97/CE del Parlamento e del Consiglio relativo all’Immissione sul mercato di “nuovi alimenti”, inclusi quelli ottenuti o costituiti da OGM
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento e del Consiglio sulla sicurezza alimentare comunitaria. Stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.
Regolamento (UE) n. 182/2011. Stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.
Regolamento (UE) n. 625/2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.
Per approfondimenti
Rassegna della normativa comunitaria (in inglese) del Joint Research Center di Ispra: Damien Plan, Guy Van den Eede (2010) The EU Legislation on GMOs.
Normativa europea precedente alla 2001/18
Direttiva europea atta a uniformare l’approccio degli Stati Membri riguardo gli organismi geneticamente modificati risalente al 1990 (Direttiva 90/220/CEE), sostituita dalla Direttiva 2001/18.
Altre sorgenti informative
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sugli OGM
Biosafety Clearing House istituita in ottemperanza al Protocollo di Cartagena
Sito della Commissione Europea
https://ec.europa.eu/food/plant/gmo/legislation_en
OGM: tutto quello che c'è da sapere
GMO-panel (EFSA)
(Sezione dell’EFSA che si occupa delle piante transgeniche)
http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/genetically-modified-organisms
(vedere sotto EU Framework)
Ministero della salute (riassunto della normativa) http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1180_listaFile_itemName_0_file.pdf
ALTRE PAGINE
Organismi Geneticamente Modificati
Sin da quando gli esseri umani hanno iniziato a coltivare piante e allevare animali a scopi alimentari, hanno cercato di selezionare quelli con caratteristiche positive, a fini di miglioramento genetico. Tali caratteristiche rispecchiavano variazioni genetiche che intervengono in natura e avevano come risultato, ad esempio, un aumento della resa agricola o della resistenza a malattie o pressioni ambientali.
La moderna tecnologia ha reso possibile modificare il materiale genetico in modo da creare caratteristiche innovative in piante, animali, batteri e funghi. Finora tale tecnologia è stata utilizzata principalmente nelle colture per aumentarne la resistenza agli insetti e la tolleranza agli erbicidi, e nei microrganismi per produrre enzimi.
Gli organismi il cui materiale genetico sia stato modificato con dette modalità sono chiamati “organismi geneticamente modificati” (OGM in breve). Alimenti e mangimi contenenti o costituiti da OGM o che siano stati prodotti a partire da OGM sono detti “geneticamente modificati” (GM in breve).
L'Unione europea ha istituito un quadro giuridico che disciplina l'applicazione delle tecniche di modificazione genetica, con la finalità di garantire un elevato livello di protezione della salute umana, animale e ambientale. Tale quadro regola severamente la produzione di alimenti e mangimi GM, le importazioni di OGM così come il rilascio di OGM nell'ambiente.
Alimenti e mangimi geneticamente modificati possono essere autorizzati nell'UE solo se hanno superato una rigorosa valutazione della loro sicurezza. Le procedure per la valutazione e l'autorizzazione di alimenti e mangimi geneticamente modificati sono stabilite nei seguenti documenti:
- Direttiva 2001/18/CE sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati
- Regolamento (CE) 1829/2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati
- Regolamento 503/2013 sulle richieste di autorizzazione di alimenti e mangimi geneticamente modificati
Per ulteriori informazioni si rimanda a:
- EU regulatory framework on GMOs – Commissione europea, DG Salute e consumatori
Stati membri e coltivazione di OGM
Ai sensi della legislazione europea, uno Stato membro ha il diritto di decidere in merito alla coltivazione o meno di colture geneticamente modificate sul proprio territorio. Durante la procedura di autorizzazione di una richiesta, uno Stato membro può chiedere che l'estensione geografica venga modificata in modo tale che il proprio territorio non sia toccato da tale autorizzazione. Nel caso di OGM già autorizzati, uno Stato membro può vietare o limitare la coltivazione di colture GM sul proprio territorio.
Come vengono approvati gli OGM nell'U.E.
http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/applications/apdeskapplworkflowgmo.pdf
Quali OGM sono stati approvati nella UE?
https://www.efsa.europa.eu/it/topics/topic/genetically-modified-organisms